Trasferimento di ramo d’azienda
"Trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. e requisiti di autonomia e preesistenza del ramo ceduto"
Tribunale Ravenna 22 Gennaio 2013 Est. Riverso – B.B.+ altri (avv.ti Lamma, Bordigoni) c. Eni Spa (avv.ti Tursi, Calabrese, Adinolfi) e Spe Spa (avv.ti Petronio, Mazzoni, Petronio, Sangiorgi) in RGL, LXIV, 2013, 4.
Per individuare un ramo d’azienda ex art. 2112 cod. civ. è necessaria la presenza di un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata che conservi la propria identità dopo il trasferimento. Elementi essenziali che connotano il ramo d’azienda sono l’autonomia organizzativa e funzionale nonché la sua preesistenza.