Conversione del rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato
Conversione del rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato; risarcimento in caso di licenziamento orale
Tribunale di Massa sez. lav., 17.12.2014 n. 398, est. Agostini, A. T. (avv. Bordigoni) c. F.S. s.r.l. (contumace) + N. s.p.a. (avv.to Diamanti)
Sussiste la responsabilità solidale del soggetto appaltante anche per il credito da differenze retributive maturato dal lavoratore autonomo che ottiene il riconoscimento giudiziale della sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l’appaltatore. Non rileva, a tal fine, che il rapporto non sia stato sin da subito riconosciuto formalmente come subordinato da parte dell’appaltatore medesimo, posto che l’accertamento giudiziale ha efficacia ex tunc e che una diversa interpretazione, volta ad escludere la responsabilità solidale del committente, andrebbe in contrasto con lo spirito stesso dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Rientra, peraltro, nel rischio di impresa connesso all’esternalizzazione dei servizi, rispondere delle conseguenze dirette ed indirette della stessa, gravando sul committente l’onere di verificare l’esistenza, in capo all’appaltatore, delle necessarie garanzie in ordine al rispetto della legge. Non è, invece, estensibile la responsabilità solidale dell’art. 29 al risarcimento dovuto al lavoratore per il suo licenziamento orale, trattandosi, questa, di fattispecie distinta rispetto al diritto di credito per mancato pagamento di retribuzioni e/o delle contribuzioni previdenziali per le quali è espressamente prevista, dalla norma medesima, la solidarietà dell’appaltante.