Rapporti di lavoro fra imprese coinvolte in un contratto di affitto di ramo aziendale.
Esistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro fra imprese coinvolte in un contratto di affitto di ramo aziendale. Onere di retrocessione del ramo affittato alla scadenza del contratto di affitto ed illegittimità del licenziamento del personale applicato al ramo affittato per violazione dell'art. 2112 c.c.
Tribunale della Spezia, sez. lav.,11 febbraio 2016 n. 57, est. Panico, R.C. L. s.r.l. + R.C. I. s.r.l. (avv.to Ortolano) / F.G. + D.M. + N.O. + M.P. + A.M. (avv.ti Lamma e Bordigoni).
Qualora fra due imprese intercorra un contratto di affitto di ramo aziendale, l’azienda affittuaria deve gestire il complesso affittato senza modificarne la destinazione ed in modo da conservarne l’efficacia dell’organizzazione e degli impianti in modo tale da poter restituire, alla scadenza del contratto, il ramo aziendale affittato comprensivo dei rapporti di lavoro ad esso originariamente applicati ed in modo tale da poter realizzare un’operazione di retrocessione di ramo aziendale esattamente uguale e contraria a quella di cessione ex art. 2112 c.c.
Ove, invece, le due imprese concordino, prima della restituzione, il licenziamento del personale del ramo affittato, ciò determina l’illegittimità del recesso per violazione dei diritti alla continuità dei rapporti di lavoro previsti dall’art. 2112 c.c. Sotto altro punto di vista, tale unitaria strategia aziendale volta alla gestione concordata del personale, dimostra l’esistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro.