Diritto alla scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore che assiste un famigliare disabile
"art. 33 della legge 104/1992 e diritto alla scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore che assiste un famigliare disabile".
Tribunale di Livorno, sez. lav., est. Sbrana, Ordinanza 1.4.2016, G. (Avv.ti Lamma e Bordigoni) c. E. s.p.a. (Avv.to Bonajuto)
Il diritto del lavoratore titolare dei permessi ex legge 104/1992 ad essere trasferito alla sede lavorativa più vicina al luogo di domicilio del familiare disabile da assistere, non può essere compresso, a meno che non risultino provate da parte del datore di lavoro ( da valutarsi con il particolare rigore imposto dai valori costituzionali in gioco), specifiche esigenze datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.