Personale A.T.A. – Successione dei contratti a tempo determinato
Personale A.T.A. - Successione dei contratti a tempo determinato - illegittimità del termine per superamento del periodo massimo di 36 mesi - decadenza dall'impugnazione.
Tribunale della Spezia, sez. lav., 07.08.2017 n. 201, est. Romano, F. (avv.ti Lamma e Bordigoni) c. M.I.U.R. (avvocatura dello Stato di Genova)
Il termine decadenziale di cui all’art. 32 L. 183/2010 per l’impugnazione del termine apposto ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non può essere fatto decorrere in costanza di rapporto. Diversamente, si imporrebbe al lavoratore di agire nella vigenza del rapporto, nonostante il metus sussistente.
Ove il lavoratore, rientrante nel personale A.T.A., sia stato assegnato per un tempo superiore a 36 mesi ed in virtù di plurimi contratti a termine consecutivi, presso il medesimo Istituto Scolastico e nelle medesime mansioni, ciò è sufficiente a provare un uso improprio e distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio. Da ciò l’illegittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato.