Licenziamento per rifiuto di seguire la prestazione lavorativa. Mancato rispetto dell’obbligo di sicurezza
Licenziamento per rifiuto di seguire la prestazione lavorativa. Mancato rispetto dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.
Corte d’Appello di Genova sez. lav. 19.07.2016 est. Ponassi, S.L. (avv.ti Lamma e Bordigoni) c. T. s.p.a. (avv.ti C. Paroletti, L. Battaglia, A. Paroletti).
In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. è legittimo il conseguente rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione. Risulta pertanto illegittimo per insussistenza del fatto contestato il licenziamento del dipendente motivato dal suo rifiuto di eseguire la prestazione per mancanza degli standard minimi di sicurezza. Al lavoratore andrà in quel caso riconosciuta la tutela reintegratoria di cui al quarto comma dell’art. 18 L. 300/70.