Licenziamento collettivo ed onere di comparazione fra lavoratori aventi mansioni fungibili
Tribunale della Spezia sez. lav. 15.06.2020, est. Viani, L.Z. (avv.to Bordigoni) c. G. s.p.a. (avv.ti Rotondi, Paone e Torchio)
In tema di licenziamento collettivo la riduzione del personale deve tendenzialmente investire l’intero ambito aziendale e può essere limitata ad una sola unità o settore o ramo di impresa a condizione che le professionalità che vi sono utilizzate siano infungibili rispetto alle altre. La fungibilità fra i lavoratori andrà valutata più che per la pregressa attività svolta dal singolo lavoratore in altri reparti, per il contenuto concreto delle mansioni e la professionalità richiesta dal loro svolgimento.